Decertificazione

DIRETTIVA MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE N.14/2011.
Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183

Dal 1° gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno attenersi sono spiegate nella Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive".
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco della recente normativa ove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.
Disposizioni che incidono profondamente sui tradizionali rapporti fra utenti e organi della Pubblica Amministrazione, fra cui rientrano ovviamente le istituzioni scolastiche statali.

Ecco le principali novità:

1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;

2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

3) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;

4) La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 gg costituisce violazione dei doveri di ufficio.

La procedura
L'Istituto, ai sensi e per effetto della sopra citata Direttiva, ha proceduto ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
Unitamente, si e' proceduto a definire ogni aspetto della necessaria procedura amministrativa.

Per tali adempimenti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno rivolgersi ai sotto elencati responsabili, tramite e-mail certificata, agli indirizzi di posta certificata:
D.S.G.A. Sig.ra Michela Pergolini anmm077007@pec.istruzione.it

Ministero Semplificazione e la Pubblica Amministrazione leggi

NORMATIVA

Decertificazione

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Legge183_2011_L246_200593.09 KB06-07-2021 DownloadAnteprima
Direttiva_14_201166.96 KB06-07-2021 DownloadAnteprima
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richiesta_certificato7.04 KB06-07-2021 DownloadAnteprima
autocertificazione16.58 KB06-07-2021 DownloadAnteprima
11_certificazioni164.62 KB06-07-2021 DownloadAnteprima